PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Requisiti soggettivi di accesso).

      1. È prevista la corresponsione di un reddito sociale in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) residenza in Italia da almeno diciotto mesi;

          b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

          c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 8.000 euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5.

      2. Il reddito sociale è corrisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro.
      3. Presso il Ministero del lavoro e della presidenza sociale è istituito l'Ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale, con specifici compiti di coordinamento dell'attività delle direzioni provinciali del lavoro. L'Ufficio è istituito con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Ai fini dell'erogazione del reddito sociale ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, è istituito il Fondo per il reddito sociale (FRS), finanziato ai sensi dell'articolo 9.

 

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Art. 2.
(Importo del reddito sociale).

      1. L'importo del reddito sociale da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è di 10.000 euro.
      2. L'importo di cui al comma 1 non è soggetto ad alcuna forma di tassazione.

Art. 3.
(Calcolo ai fini pensionistici del reddito sociale).

      1. Il periodo di fruizione del reddito sociale è calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Rivalutazione del reddito sociale).

      1. L'importo del reddito sociale indicato all'articolo 2, comma 1, è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

Art. 5.
(Riduzione del reddito sociale).

      1. L'importo indicato all'articolo 2, comma 1, è ridotto in misura pari a quella del salario o stipendio percepito per i soggetti che svolgono attività lavorative regolamentate per legge.

 

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Capo II
SANZIONI

Art. 6.
(Sanzioni amministrative).

      1. Il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale, è soggetto a una sanzione amministrativa, da comminare a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento agli importi minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Art. 7.
(Decadenza).

      1. È in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.
(Tariffe sociali nei servizi essenziali).

      1. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 5, è prevista la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e ai servizi sanitari, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi e ad esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.
      2. È previsto altresì, per gli stessi soggetti, il dimezzamento dei costi delle

 

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utenze relative alle forniture di gas e acqua, e la determinazione di una tariffa sociale con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Per gli stessi soggetti è previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilito con apposita legge regionale, e comunque un sussidio sul canone d'affitto dell'abitazione che copre la parte di canone eccedente il 20 per cento del reddito personale complessivamente percepito.
      4. I benefìci previsti dal presente articolo si applicano anche ai soggetti titolari di pensioni sociali e minime.
      5. È istituito il Fondo regionale per i servizi sociali (FRSS), al fine di consentire l'accesso sussidiario alle agevolazioni concernenti tariffe gratuite o ridotte previste dal presente articolo. Il FRSS è finanziato mediante leggi regionali che prevedono una ridefinizione aggiuntiva della tassazione locale sull'uso del territorio relativamente alle imposte di localizzazione e di fabbricato in funzione produttiva da parte di centri commerciali e di altre attività produttive che percepiscono profitti e rendite di posizione sulla base della loro collocazione speciale e dello sfruttamento dei beni comuni e delle infrastrutture esistenti. Al FRSS affluiscono parte dei finanziamenti di cui all'articolo 9, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.
(Finanziamento del Fondo per il reddito sociale e copertura finanziaria).

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, terzo periodo, al finanziamento del FRS si provvede, per il primo anno di attuazione della presente

 

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legge, mediante utilizzazione delle risorse derivanti dall'istituzione di una imposta straordinaria, denominata «labor tax», consistente in una addizionale una tantum del 2,5 per cento sulla tassazione dei redditi di impresa, imponendo in particolare una tassazione sul margine operativo lordo.
      2. Al finanziamento del FRS per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a decorrere dal secondo anno dalla data della sua entrata in vigore, si provvede mediante:

          a) l'incremento al 30 per cento dell'aliquota di imposizione sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati, prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici ed equiparati la possibilità di optare per l'indicazione, nella dichiarazione annuale dei redditi, dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare dei titoli pubblici ed equiparati posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota di imposta del 20 per cento sui redditi riferiti ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a 150.000 euro e del 25 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i 150.000 euro. In tali casi l'imposta è applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;

          b) la tassazione dell'incremento di valore di titoli azionari (INVATA), ovvero del guadagno in conto capitale, con previsione di una aliquota di imposta che in ogni caso deve corrispondere a un unico livello del 30 per cento;

          c) l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette; a tale fine anche le aliquote e le ritenute sui redditi da capitale sono accorpate su un unico livello corrispondente al 30 per cento;

          d) la tassazione dei trasferimenti di capitale all'estero riguardanti le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con l'applicazione di un'aliquota sino al 3 per cento con riferimento alle operazioni aventi durata

 

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non superiore a sette giorni, di un'aliquota sino al 2,5 per cento per operazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, di un'aliquota dell'1,8 per cento su operazioni di durata superiore a trenta giorni e di un'aliquota dello 0,5 per cento su operazioni di durata superiore a novanta giorni.

      3. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.