1. È prevista la corresponsione di un reddito sociale in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia da almeno diciotto mesi;
b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 8.000 euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5.
2. Il reddito sociale è corrisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro.
3. Presso il Ministero del lavoro e della presidenza sociale è istituito l'Ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale, con specifici compiti di coordinamento dell'attività delle direzioni provinciali del lavoro. L'Ufficio è istituito con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini dell'erogazione del reddito sociale ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, è istituito il Fondo per il reddito sociale (FRS), finanziato ai sensi dell'articolo 9.
1. L'importo del reddito sociale da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è di 10.000 euro.
2. L'importo di cui al comma 1 non è soggetto ad alcuna forma di tassazione.
1. Il periodo di fruizione del reddito sociale è calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. L'importo del reddito sociale indicato all'articolo 2, comma 1, è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.
1. L'importo indicato all'articolo 2, comma 1, è ridotto in misura pari a quella del salario o stipendio percepito per i soggetti che svolgono attività lavorative regolamentate per legge.
1. Il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale, è soggetto a una sanzione amministrativa, da comminare a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento agli importi minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.
1. È in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno e indeterminato.
1. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 5, è prevista la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e ai servizi sanitari, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi e ad esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.
2. È previsto altresì, per gli stessi soggetti, il dimezzamento dei costi delle
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, terzo periodo, al finanziamento del FRS si provvede, per il primo anno di attuazione della presente
a) l'incremento al 30 per cento dell'aliquota di imposizione sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati, prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici ed equiparati la possibilità di optare per l'indicazione, nella dichiarazione annuale dei redditi, dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare dei titoli pubblici ed equiparati posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota di imposta del 20 per cento sui redditi riferiti ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a 150.000 euro e del 25 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i 150.000 euro. In tali casi l'imposta è applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;
b) la tassazione dell'incremento di valore di titoli azionari (INVATA), ovvero del guadagno in conto capitale, con previsione di una aliquota di imposta che in ogni caso deve corrispondere a un unico livello del 30 per cento;
c) l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette; a tale fine anche le aliquote e le ritenute sui redditi da capitale sono accorpate su un unico livello corrispondente al 30 per cento;
d) la tassazione dei trasferimenti di capitale all'estero riguardanti le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con l'applicazione di un'aliquota sino al 3 per cento con riferimento alle operazioni aventi durata
3. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.